Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio soddisfa i requisiti di cui al comma 1. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto altresì dei comuni allo scopo eventualmente individuati tramite apposito atto d'indirizzo adottato dalle competenti Commissioni parlamentari.